APO Italia
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A.P.O. Italia
Riviera di Chiaia n. 207
80121 Napoli
FAX: 081-405796



LO STATUTO

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PAZIENTI OMEOPATICI - A.P.O.".
Art. 2) L'Associazione ha sede in Napoli, alla Riviera di Chiaia n.207.
Art. 3) La durata è illimitata.
Essa potrà essere sciolta con delibera dell' Assemblea dei soci presa a maggioranza dei tre quarti dei soli presenti, i quali provvedono alla nomina di uno o più liquidatori.
Art. 4) L'Associazione non ha scopo di lucro ma unicamente la diffusione della conoscenza della Medicina Omeopatica. L'Associazione si propone altresì di favorirne l'introduzione quale materia di insegnamento nelle Università e quale mezzo terapeutico riconosciuto dallo Stato e praticato nelle strutture sanitarie locali.
Art. 5) Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che hanno liberamente scelto ed adottano abitualmente, quale mezzo terapeutico, la Medicina Omeopatica e/o sono interessati alla sua conoscenza e diffusione.
I soci si dividono in tre categorie: soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.
Sono soci fondatori le persone che hanno dato vita all'Associazione risultanti dall'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo può, in qualsiasi momento, attribuire ad altri soci la qualifica di socio fondatore.
Sono soci ordinari tutti coloro che, su loro richiesta, sono stati ammessi a far parte dell'Associazione.
La domanda di ammissione va sottoscritta dal richiedente, completa delle generalità e della eventuale qualifica professionale e va indirizzata alla Segreteria dell'Associazione. Sulla stessa il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente.
La presentazione della domanda comporta l'impegno a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto.
Sono soci onorari tutte le persone, enti pubblici o privati, di qualsiasi natura che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Essi sono esonerati dal pagamento della quota.
La qualifica di socio onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo, che può in qualsiasi momento procedere alla revoca di tale attribuzione.
Il socio può in ogni momento recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglo Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il socio dal pagamento delle quote scadute e di quella relativa all'anno in corso al momento del recesso. Il socio può essere escluso per gravi motivi attinenti alla sua condotta morale e sociale o nel caso di comportamento contrario alle finalità dell'Associazione ovvero in caso di perdurante morosità nel pagamento della quota associativa.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

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