Art.
1) E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PAZIENTI
OMEOPATICI - A.P.O.".
Art. 2) L'Associazione ha sede in Napoli, alla Riviera di Chiaia
n.207.
Art. 3) La durata è illimitata.
Essa potrà essere sciolta con delibera dell' Assemblea dei soci
presa a maggioranza dei tre quarti dei soli presenti, i quali
provvedono alla nomina di uno o più liquidatori.
Art. 4) L'Associazione non ha scopo di lucro ma unicamente la
diffusione della conoscenza della Medicina Omeopatica. L'Associazione
si propone altresì di favorirne l'introduzione quale materia di
insegnamento nelle Università e quale mezzo terapeutico riconosciuto
dallo Stato e praticato nelle strutture sanitarie locali.
Art. 5) Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro
che hanno liberamente scelto ed adottano abitualmente, quale mezzo
terapeutico, la Medicina Omeopatica e/o sono interessati alla
sua conoscenza e diffusione.
I soci si dividono in tre categorie: soci fondatori, soci ordinari
e soci onorari.
Sono soci fondatori le persone che hanno dato vita all'Associazione
risultanti dall'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo può,
in qualsiasi momento, attribuire ad altri soci la qualifica di
socio fondatore.
Sono soci ordinari tutti coloro che, su loro richiesta, sono stati
ammessi a far parte dell'Associazione.
La domanda di ammissione va sottoscritta dal richiedente, completa
delle generalità e della eventuale qualifica professionale e va
indirizzata alla Segreteria dell'Associazione. Sulla stessa il
Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente.
La presentazione della domanda comporta l'impegno a pagare, per
tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale
stabilita dal Consiglio Direttivo e l'accettazione di tutte le
norme del presente Statuto.
Sono soci onorari tutte le persone, enti pubblici o privati, di
qualsiasi natura che abbiano contribuito in maniera determinante,
con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico,
al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Essi sono esonerati
dal pagamento della quota.
La qualifica di socio onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo,
che può in qualsiasi momento procedere alla revoca di tale attribuzione.
Il socio può in ogni momento recedere dall'Associazione mediante
comunicazione scritta inviata al Consiglo Direttivo. Il recesso
ha effetto immediato, ma non libera il socio dal pagamento delle
quote scadute e di quella relativa all'anno in corso al momento
del recesso. Il socio può essere escluso per gravi motivi attinenti
alla sua condotta morale e sociale o nel caso di comportamento
contrario alle finalità dell'Associazione ovvero in caso di perdurante
morosità nel pagamento della quota associativa.
L'esclusione è
deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei
due terzi dei votanti.