Art.
13) I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica uno dei suoi
componenti, lo stesso è sostituito con delibera dello stesso Consiglio.
Il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del componente
sostituito.
Laddove, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica la maggioranza
dei componenti il Consiglio, i consiglieri rimanenti devono convocare
senza indugio l'Assemblea per la nomina di nuovi componenti in
sostituzione di quelli cessati, i quali restano in carica fino
alla scadenza dei componenti sostituiti.
Art. 14) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti
dei terzi, attua le delibere del Consiglio Direttivo, sottoscrive,
unitamente al Tesoriere, il rendiconto annuale e svolge, in genere,
attività di coordinamento dell' Associazione.
Art. 15) Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'esercizio
delle sue funzioni, istruisce le domande di ammissione da sottoporre
al Consiglio Direttivo e cura la corrispondenza con i soci ed
i terzi.
Art. 16) Il Tesoriere cura la riscossione delle quote sociali
ed amministra i fondi dell'Associazione, provvedendo, su disposizione
del Presidente, ai pagamenti ai terzi.
Cura la tenuta della contabilità e predispone annualmente un rendiconto
da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Art. 17) Laddove, nel corso del triennio di carica venga a cessare
dalla stessa, per qualsiasi ragione, il Presidente, il Tesoriere
od il Segretario Generale, le loro funzioni sono provvisoriamente
svolte da un componente del Consiglio Direttivo nominato dallo
stesso, il quale provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea
dei soci per la sostituzione.
Art.
18) Il Consiglio dei Revisori è costituito da tre membri nominati
dall'Assemblea, che provvede altresì a designare il Presidente.
Esso controlla la regolare tenuta della contabilità e redige,
annualmente, una relazione al rendiconto da sottoporre all' Assemblea.
I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
laddove venga a cessare dalla carica, durante il triennio, uno
dei suoi componenti gli altri ne informano il Presidente dell'Associazione
che provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la sostituzione.
Art. 19) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote sociali;
- da erogazioni, donazioni o lasciti di enti pubblici o privati
o persone fisiche;
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attività
sociale.
Tutte le entrate sono destinate al raggiungimento dello scopo sociale.
Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione di
utili od avanzi di gestione anche in modo indiretto, nonchè di
fondi, riserve o capitale, salvo che sia richiesto dalla legge.
Art. 20) In caso di scioglimento dell'Associazione i beni sono
devoluti ad altre organizzazioni, aventi scopi analoghi od affini.
Art. 21) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si
applicano le norme di cui agli artt. da 26 a 37 del codice civile.