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Art. 13) I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica uno dei suoi componenti, lo stesso è sostituito con delibera dello stesso Consiglio.
Il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del componente sostituito.
Laddove, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica la maggioranza dei componenti il Consiglio, i consiglieri rimanenti devono convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di nuovi componenti in sostituzione di quelli cessati, i quali restano in carica fino alla scadenza dei componenti sostituiti.
Art. 14) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, attua le delibere del Consiglio Direttivo, sottoscrive, unitamente al Tesoriere, il rendiconto annuale e svolge, in genere, attività di coordinamento dell' Associazione.
Art. 15) Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, istruisce le domande di ammissione da sottoporre al Consiglio Direttivo e cura la corrispondenza con i soci ed i terzi.
Art. 16) Il Tesoriere cura la riscossione delle quote sociali ed amministra i fondi dell'Associazione, provvedendo, su disposizione del Presidente, ai pagamenti ai terzi.
Cura la tenuta della contabilità e predispone annualmente un rendiconto da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Art. 17) Laddove, nel corso del triennio di carica venga a cessare dalla stessa, per qualsiasi ragione, il Presidente, il Tesoriere od il Segretario Generale, le loro funzioni sono provvisoriamente svolte da un componente del Consiglio Direttivo nominato dallo stesso, il quale provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea dei soci per la sostituzione.
Art. 18) Il Consiglio dei Revisori è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea, che provvede altresì a designare il Presidente.
Esso controlla la regolare tenuta della contabilità e redige, annualmente, una relazione al rendiconto da sottoporre all' Assemblea.
I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; laddove venga a cessare dalla carica, durante il triennio, uno dei suoi componenti gli altri ne informano il Presidente dell'Associazione che provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la sostituzione.
Art. 19) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote sociali;
- da erogazioni, donazioni o lasciti di enti pubblici o privati o persone fisiche;
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attività sociale.
Tutte le entrate sono destinate al raggiungimento dello scopo sociale.
Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione anche in modo indiretto, nonchè di fondi, riserve o capitale, salvo che sia richiesto dalla legge.
Art. 20) In caso di scioglimento dell'Associazione i beni sono devoluti ad altre organizzazioni, aventi scopi analoghi od affini.
Art. 21) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di cui agli artt. da 26 a 37 del codice civile.

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