Chi siamo

A. P. O. Italia
Associazione Pazienti Omeopatici

UN’ASSOCIAZIONE A TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI INTERESSI DI CHI SI CURA CON LA MEDICINA OMEOPATICA

L’A.P.O. Italia – Associazione Pazienti Omeopatici è stata fondata il 13 gennaio 1991 a Napoli da Maria Teresa Di Lascia (Premio Strega 1995) e da un gruppo di pazienti che hanno beneficiato di questa Medicina.

L’A.P.O. Italia è un' associazione senza scopo di lucro che opera in piena autonomia al solo scopo di divulgare la conoscenza dell’autentica Medicina Omeopatica, messa a punto dal medico tedesco C. F. Samuel Hahnemann (1755-1843) e di tutelare la libera scelta dei pazienti che la praticano.

L’A.P.O. Italia ha sede a Napoli, referenti e soci in tutta Italia.

L’A.P.O. Italia è iscritta all’Albo delle associazioni senza scopo di lucro del Comune di Napoli dall’aprile 1996.

L’A.P.O. Italia è patrocinata dalla Liga Medicorum Homeopathica Internationalis

L’A.P.O. Italia è costantemente impegnata per il riconoscimento e la tutela della Medicina Omeopatica sia nell’ordinamento nazionale sia in sede comunitaria dove fa parte della E.F.H.P.A. – European Federation Homoeopathic Patients' Associations.

Comunicazione ai soci di Roma, della regione Lazio e di tutte le regioni confinanti

L’Associazione Pazienti Omeopatici - A.P.O. Italia è lieta di comunicare che, a seguito della votazione regolarmente avvenuta a Roma, lunedì 12 marzo 2012, presenti la Presidente dell’associazione Vega Palombi Martorano, il Consigliere dr.ssa Marisa Certosino e la Referente di Roma e Regione Lazio, Ida Pichi Ciuti, con voto unanime dei soci convocati è stata eletta Referente di Roma e della Regione Lazio la dr.ssa Maria Carla Menichini. Alla neo eletta gli auguri di buon lavoro da parte del Consiglio Direttivo tutto. Tutti i residenti in questa Regione - o in quelle limitrofe come Toscana, Umbria, Abruzzo e Molise, Sardegna, dove non vi è ancora né Delegazione né Referente A.P.O. Italia, che desiderassero entrare a far parte della Referenza, possono farlo cliccando qui

Oggetto & scopo

A. P. O. Italia
Associazione Pazienti Omeopatici

PER SOSTENERE L’OMEOPATIA ISCRIVITI AD A.P.O. ITALIA
UN’ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEL PAZIENTE OMEOPATICO

A.P.O. Italia: CHI E’, COSA FA, PERCHE’ E’ NATA

A.P.O. ITALIA E’ UN’ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO CHE SI PROPONE DI:

divulgare i princìpi della Medicina Omeopatica, fondata da Samuel Hahnemann (1755-1843), nella società civile e presso le Istituzioni politiche, culturali ed educative, anche ai fini del riconoscimento legislativo da parte dello Stato italiano;

promuovere la conoscenza di una medicina dolce e di efficacia duratura attraverso convegni, conferenze, incontri-dibattito, presentazioni di pubblicazioni divulgative e didattiche, concorsi a premio ed altro;

educare i cittadini alla prevenzione omeopatica con la scelta di forme di vita e di alimentazione equilibrata e naturale;

sensibilizzare le Istituzioni ufficiali ad introdurre nelle Università corsi di perfezionamento in Medicina Omeopatica per medici-chirurghi, odontoiatri e medici veterinari;

stimolare le stesse a creare presìdi sanitari e pronto soccorso omeopatici;

attivarsi, anche a livello europeo, affinché la Medicina Omeopatica sia esercitata esclusivamente da medici-chirurghi, medici-veterinari e medici-odontoiatri iscritti all'Albo professionale che abbiano seguito corsi di Medicina Omeopatica riconosciuti dalla Stato italiano;

conferire borse di studio finalizzate all’approfondimento di temi riguardanti la Medicina Omeopatica hahnemanniana.


A.P.O. ITALIA - ASSOCIARSI SIGNIFICA:

partecipare a tutte le iniziative ed incontri e usufruire delle agevolazioni riservate ai soci;

ricevere chiarimenti e informazioni sulle varie metodiche omeopatiche allo scopo di consentire una scelta libera e consapevole del metodo di cura sperimentale, clinico e terapeutico omeopatico;

contribuire al riconoscimento e alla legalizzazione, a livello europeo, della Medicina Omeopatica e al relativo rimborso di spese mediche e farmaceutiche da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

I nuovi iscritti riceveranno, inoltre, il distintivo dell' Associazione.

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che hanno liberamente scelto di curarsi con la Medicina Omeopatica, l'adottano abitualmente quale mezzo terapeutico e/o sono interessati alla sua conoscenza e diffusione.

Statuto

A. P. O. Italia
Associazione Pazienti Omeopatici

  Art.1) E' costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. Campania n. 9/93, l'organizzazione di volontariato denominata "A.P.O. ITALIA- ASSOCIAZIONE PAZIENTI OMEOPATICI" - in forma abbreviata denominata "A.P.O.Italia" - ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
L'associazione assumerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S."
I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici.
L'associazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.
Art. 2) L'associazione ha sede legale in Napoli(NA) alla Via Vincenzo Padula n.2 - Is. E.
Il Consiglio Direttivo può istituire  e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati. 
Art.3) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
In tal caso la deliberazione viene adottata con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.4) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale attraverso una struttura democratica e partecipativa.
L'Associazione si propone il sostegno a soggetti terzi svantaggiati, in particolare attraverso la promozione del benessere, della prevenzione sanitaria e la diffusione della conoscenza della medicina omeopatica.
In particolare, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni non occasionali di volontariato attivo (a favore dei soggetti interessati), nelle seguenti aree di intervento:
- area benessere;
- attività socio-sanitaria;
- conoscenza della medicina omeopatica.
Per perseguire gli scopi sopraindicati l'associazione realizzerà
una serie di manifestazioni inerenti la divulgazione della medicina omeopatica.
Art.5) Possono far parte dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
I soci si dividono in tre categorie in relazione alla entità della quota attuale sottoscritta: soci sostenitori, soci benemeriti e soci ordinari,salvo quanto previsto dal penultimo comma. 
Rimangono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
I soci possono liberamente accedere ad una delle tre categorie di cui al comma 1° che precede.
Diventano soci tutti coloro che, su loro richiesta, sono stati 
ammessi a far parte dell'Associazione.
Le prestazioni dei soci sono a titolo gratuito, personale e spontaneo.
La domanda di ammissione va sottoscritta dal richiedente, completa delle generalità e della eventuale qualifica professionale e va indirizzata alla Segreteria dell'Associazione. 
Sulla stessa il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente.
La presentazione della domanda comporta l'impegno a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto.
Il Socio può in ogni momento recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.
Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il Socio dal pagamento delle quote scadute e di quella relativa all'anno in corso al momento del recesso.
Il Socio può essere escluso per gravi motivi attinenti alla sua condotta morale e sociale o nel caso di comportamento contrario alle finalità dell'Associazione ovvero in caso di perdurante morosità nel pagamento della quota associativa.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei votanti. Contro il provvedimento di esclusione il socio può chiedere all'Assemblea che vengano discusse e chiarite le motivazioni.
Tutti i soci hanno diritto di:
- prendere visione della copia integrale del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento dell'Associazione; 
- ricevere tutte le informazioni relative all'attività sociale; 
- partecipare attivamente con la loro attività al conseguimento degli scopi sociali.
I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello 
Statuto e negli eventuali Regolamenti dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di socio onorario a tutte le persone che abbiano contribuito con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico al conseguimento degli scopi dell'Associazione. 
Essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale.
Art. 6) La struttura di A.P.O. ITALIA è organizzata su due livelli: nazionale e regionale. 
Il livello nazionale ha rapporti istituzionali a livello nazionale ed internazionale, promuove e gestisce servizi di dimensione nazionale per le Associazioni ed individua le politiche generali, sviluppa il movimento nelle zone dove esso è debole o assente, elabora progetti nazionali ed internazionali, accetta ed esclude i soci su proposta delle Delegazioni regionali, promuove l'immagine unitaria del movimento, approva i Regolamenti regionali, esercita il controllo delle Delegazioni.
Le Delegazioni regionali sono costituite dagli associati presenti sul territorio di competenza; vi rappresentano l'A.P.O. Italia e realizzano gli obiettivi indicati dagli organismi nazionali. Esse sono dotate di organizzazione, patrimonio e modalità di finanziamento propri, secondo quanto esplicitato nell'apposito regolamento che verrà adottato su delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci.
Art. 7) Organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente; 
i due vice-Presidenti;
il Segretario Generale;
il Tesoriere;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
i rappresentanti delle Delegazioni regionali (Delegati e vice-
Delegati).
Le cariche associative sono elettive ed accettate a titolo gratuito.
Art.8) La volontà dell'Associazione è espressa dall'Assemblea di tutti i soci (non gli onorari) in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L'avviso di convocazione è sottoscritto dal Presidente e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione nonché degli argomenti all'ordine del giorno; esso è inviato ai soci all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione o in quello diverso tempestivamente comunicato alla Segreteria a mezzo lettera semplice almeno 15 giorni prima della data della riunione, fax o e-mail almeno 5 giorni prima.
Laddove all'ordine del giorno figuri la proposta di modifiche statutarie l'invito deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail che danno parimenti certezza della ricezione.
Art. 9) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei due Vice-Presidenti, secondo l'ordine di anzianità nella carica. In caso di assenza anche di questi ultimi l'Assemblea elegge il presidente tra i presenti.
Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Essa delibera a maggioranza semplice; nell'ipotesi di modifiche statutarie l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci in prima convocazione e della maggioranza dei soci in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea elegge, tra gli intervenuti, il Segretario della riunione il quale provvederà a redigere il relativo verbale che, sottoscritto da lui e dal Presidente, verrà successivamente trascritto in apposito libro.
E' in facoltà dei soci richiedere ed ottenere, a proprie spese, copia dei predetti verbali, certificata conforme dal Presidente o dal Segretario Generale dell'Associazione.
Art.10) L'Assemblea ordinaria delibera:
- sulla nomina del Presidente, dei due Vice-Presidenti, del Segretario Generale, del Tesoriere e degli altri componenti il Consiglio Direttivo, fissandone il numero;
- sulla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori;
- sull'approvazione del rendiconto annuale predisposto dal  Consiglio Direttivo;
- sulle eventuali modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- su qualunque altro argomento venga sottoposto dal Consiglio Direttivo al suo esame.
L'Assemblea istituisce su proposta del Consiglio Direttivo la singola Delegazione e ne approva il relativo regolamento.
Art.11 L'Assemblea determina di volta in volta le modalità di votazione anche per quanto riguarda le cariche sociali.
I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio parimenti legittimato a partecipare all'Assemblea. Ogni socio può avere anche più deleghe.
Art.12) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, compresi il Presidente dell'Associazione, i due Vice-Presidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo resterà in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. In particolare provvede:
- a fissare e rendere esecutivi i programmi della Associazione;
- a deliberare sulle domande di ammissione;
- a fissare annualmente le quote sociali;
- a redigere annualmente un Rendiconto da sottoporre alla Assemblea dei Soci;
- a ratificare la nomina dei componenti gli organi delle Delegazioni regionali effettuata dalle rispettive Assemblee in conformità del relativo regolamento. 
E'in facoltà del Consiglio Direttivo assegnare a singoli suoi componenti particolari compiti per oggetto e durata determinati.
Art.13) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta ne fanno richiesta per iscritto almeno due suoi componenti o il Collegio dei Revisori e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno.
Esso è convocato mediante lettera semplice, fax o e-mail contenente l'indicazione della data e del luogo di riunione con un preavviso di tre giorni, salvi i casi di urgenza. 
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti salvo quanto previsto dal precedente art. 5). In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. 
Art. 14) I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica uno dei suoi componenti, lo stesso è sostituito con delibera dello stesso Consiglio.
Il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del componente sostituito.
Laddove, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica la maggioranza dei componenti il Consiglio, i Consiglieri rimanenti devono convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di nuovi componenti in sostituzione di quelli cessati, i quali restano in carica fino alla scadenza dei componenti sostituiti.
Il Consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dall'incarico.
Art.15) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, attua le delibere del Consiglio Direttivo, sottoscrive, unitamente al Tesoriere, il Rendiconto annuale e svolge, in genere, attività di coordinamento dell'Associazione.
Art.16) In caso di assenza o impedimento del Presidente, uno dei due vice-Presidenti, scelto secondo l'ordine di anzianità nella carica, ne assume le funzioni. In ogni altro caso essi collaborano con il Presidente.
Art.17) Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, istruisce le domande di ammissione da sottoporre al Consiglio Direttivo e cura la corrispondenza con i soci ed i terzi.
Art.18) Il Tesoriere cura la riscossione delle quote sociali ed amministra i fondi dell'Associazione, provvedendo, su disposizione del Presidente, ai pagamenti ai terzi.
Cura la tenuta della contabilità e predispone, annualmente, un prospetto di Rendiconto da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Art.19) Laddove, nel corso del triennio di carica venga a cessare dalla stessa, per qualsiasi ragione, il Presidente, uno dei due Vice-Presidenti, il Tesoriere od il Segretario Generale, le loro funzioni sono provvisoriamente svolte da un componente del Consiglio Direttivo nominato dallo stesso, il quale provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea dei soci per la sostituzione.
Art.20) Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea; il collegio elegge al suo interno un presidente. Esso controlla l'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; laddove venga a cessare dalla carica, durante il triennio, uno dei suoi componenti gli altri ne informano il Presidente dell'Associazione che provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la sostituzione.
Art.21) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote associative;
- da erogazioni, donazioni o lasciti di enti pubblici o
privati o persone fisiche;
- da ogni altra entrata ammessa dalla legge 266/91 e dal D.lgs 410/1997.
E' fatto divieto di distribuzione anche indiretta di utili o di avanzi di gestione.
Art.22) In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.
Art.23) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di cui agli artt. da 26 a 37 del codice civile e le altre norme speciali regolatrici della materia.